Cessione Rottami Ferrosi: la guida al Reverse Charge

La cessione rottami ferrosi e il reverse change

Sei un imprenditore che opera nel settore dei rottami ferrosi? In questo articolo troverai tutte le informazioni necessarie per gestire correttamente gli adempimenti IVA relativi alla cessione di rottami ferrosi. Grazie al reverse charge, infatti, potrai emettere fatture senza addebitare l’IVA, lasciando al cessionario l’onere di assolvere l’imposta. Un meccanismo che semplifica gli obblighi formali ma che richiede particolare attenzione per evitare errori.

Cos’è Il Reverse Charge Nella Cessione Di Rottami Ferrosi

Per quanto riguarda la cessione di rottami ferrosi, il meccanismo del “reverse charge” si applica quando il cedente è un soggetto passivo d’imposta in Italia. In questo caso, è il cessionario – anch’esso soggetto passivo d’imposta in Italia – a dover assolvere l’IVA.

Il cedente emetterà regolare fattura senza addebito d’imposta, annotando la dicitura “reverse charge” e indicando gli estremi di registrazione del cessionario. Il cessionario, ricevuta la fattura, dovrà integrare la stessa con l’ammontare dell’IVA e provvedere alla registrazione sia della fattura ricevuta che di quella emessa, con l’indicazione delle rispettive controparti.

L’IVA diventa esigibile per il cessionario al momento della registrazione della fattura ricevuta dal cedente. Il versamento dell’IVA dovrà essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di registrazione. Anche gli obblighi di comunicazione trimestrale e di dichiarazione annuale rimangono in capo al cessionario.

In sintesi, con il reverse charge, gli obblighi IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento, comunicazione e dichiarazione) vengono trasferiti dal cedente al cessionario. Il cedente emette fattura senza IVA, il cessionario integra la fattura ricevuta, versa l’imposta e adempie agli obblighi documentali e dichiarativi.

Presupposti Per l’Applicazione Del Reverse Charge

Per poter applicare il meccanismo del reverse charge alla cessione di rottami ferrosi, devono sussistere determinati presupposti. In particolare:

  • I rottami ferrosi ceduti devono rientrare nella categoria dei “beni usati”, in quanto si tratta di materiali recuperati da lavorazioni precedenti e non più utilizzabili per gli scopi originari.
  • Il cessionario deve essere un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione. Non è possibile applicare il reverse charge se il cessionario è un privato consumatore.
  • La cessione deve avvenire nell’ambito di un’operazione imponibile ai fini IVA, ossia tra due operatori economici che agiscono in qualità di soggetti passivi d’imposta.
  • È necessario che il cedente abbia optato per l’applicazione del reverse charge. L’opzione ha durata biennale ed è vincolante per il biennio.
  • Il pagamento del corrispettivo deve avvenire tramite bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri mezzi che consentano la tracciabilità del pagamento.

Rispettando questi presupposti, la cessione di rottami ferrosi tra operatori IVA sarà assoggettata al meccanismo del reverse charge.

Cessione rottami ferrosi: quando si usa l’art. 74 comma 1 DPR 633/2?

Quando si applica l’art. 74 comma 1 DPR 633/72?

Secondo l’art. 74 comma 1 del DPR 633/72, il meccanismo del reverse charge si applica nel caso di cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi tra soggetti passivi d’imposta. In particolare, il reverse charge è obbligatorio se il cedente è un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio di impresa, arte o professione e il cessionario è un altro soggetto passivo d’imposta che acquista i beni nell’esercizio di impresa, arte o professione.

Pertanto, per l’applicazione del reverse charge è necessario che:

  1. Il cedente sia un soggetto passivo IVA (imprenditore, società, ente non commerciale, ecc.)
  2. Il cessionario sia un soggetto passivo IVA (imprenditore, società, ente non commerciale, ecc.)
  3. I beni ceduti siano rottami ferrosi o non ferrosi
  4. La cessione avvenga nell’esercizio di impresa, arte o professione sia del cedente che del cessionario.

Se queste condizioni sono soddisfatte, il cedente emetterà fattura senza addebito dell’IVA, indicando la norma di riferimento (art. 74 comma 1 DPR 633/72) e il cessionario integrerà la fattura con l’IVA dovuta, versandola successivamente con il meccanismo del reverse charge.

In sintesi, l’art. 74 comma 1 DPR 633/72 si applica nel caso di cessioni di rottami tra due soggetti passivi d’imposta che operano nell’esercizio di impresa, arte o professione. Il cedente emette fattura senza IVA e il cessionario integra la fattura versando l’IVA con il reverse charge.

Quando si usa l’art. 17 comma 6 lettera a?

Quando si effettua la cessione di rottami ferrosi, è necessario applicare il meccanismo del “reverse charge” ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera a) del DPR 633/72. Questa disposizione stabilisce che il cedente deve emettere fattura senza addebito dell’IVA, indicando che l’operazione è soggetta al meccanismo del reverse charge.

Cessione rottami ferrosi: obblighi del cedente

Il cedente deve:

  • Emettere fattura senza IVA
  • Indicare in fattura la norma di riferimento (art. 17, comma 6, lettera a, DPR 633/72)
  • Annotare la fattura nel registro delle fatture emesse (o nel registro dei corrispettivi)
  • Presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”)

Cessione rottami ferrosi: obblighi del cessionario

Il cessionario deve:

  • Integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta
  • Registrare la fattura nel registro degli acquisti (o nel registro dei corrispettivi)
  • Versare l’IVA tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo
  • Presentare la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”)

Pertanto, in caso di cessione di rottami ferrosi tra soggetti passivi d’imposta, è necessario che entrambe le parti adempiano agli obblighi loro spettanti per l’applicazione del reverse charge. Questo meccanismo permette di evitare casi di evasione dell’IVA e garantisce il corretto assolvimento degli obblighi fiscali.

Quando si applica l’articolo 7 ter?

L’articolo 7-ter del DPR 633/72 disciplina il meccanismo del reverse charge per le cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi. Tale meccanismo si applica nei casi in cui il cedente non è un soggetto passivo d’imposta ai fini IVA oppure è un soggetto passivo d’imposta che agisce in tale veste ma la cessione del rottame è effettuata nei confronti di un altro soggetto passivo d’imposta.

Quando si applica l’articolo 7 ter?

L’articolo 7-ter si applica nelle seguenti ipotesi:

  • Cessione di rottami ferrosi e non ferrosi da parte di un soggetto non passivo IVA (privato consumatore) a un soggetto passivo IVA (impresa).
  • Cessione di rottami ferrosi e non ferrosi tra due imprese, una delle quali non agisce nell’esercizio di impresa.

In entrambi i casi, l’IVA è assolta dal cessionario (acquirente) secondo il meccanismo del reverse charge. Il cedente (venditore) emette fattura senza addebito d’imposta, mentre il cessionario (acquirente) integra la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta, per poi procedere alla regolare annotazione del documento nel registro delle fatture emesse e nel registro degli acquisti.

L’applicazione del reverse charge alle cessioni di rottami ferrosi e non ferrosi ha lo scopo di contrastare eventuali frodi in tale settore, obbligando il cessionario a versare direttamente l’IVA all’Erario.

Modalità Di Fatturazione in Caso Di Reverse Charge

Fatturazione

In caso di cessione di rottami ferrosi soggetta a reverse charge, la fatturazione deve essere effettuata dal cedente, indicando nella fattura tutti i dati necessari per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA da parte del cessionario.

Nella fattura dovrà essere indicata la norma di riferimento, vale a dire l’art. 74, comma 7 del DPR 633/72, ed dovrà essere apposta la dicitura “inversione contabile” o “reverse charge”. L’IVA non dovrà essere esposta nella fattura.

Il cessionario, una volta ricevuta la fattura, dovrà procedere alla registrazione sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, indicando l’imponibile e l’imposta dovuta in base all’aliquota propria delle operazioni in questione. L’IVA a debito dovrà poi essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In sintesi, in caso di cessione di rottami ferrosi soggetta a reverse charge:

  • Il cedente emette fattura senza addebito d’imposta
  • Il cessionario registra l’operazione sia nelle vendite che negli acquisti
  • Il cessionario versa l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo.

Registrazione Delle Fatture Di Vendita in Reverse Charge

Registrazione Delle Fatture Di Vendita in Reverse Charge

Per le cessioni di rottami ferrosi in reverse charge, è necessario emettere regolare fattura, indicando nella stessa che l’operazione è assoggettata al meccanismo del reverse charge.

Nella fattura dovranno essere indicati i dati del cedente, del cessionario, la data di effettuazione dell’operazione, la quantità e la natura dei beni ceduti, il corrispettivo pattuito e l’aliquota IVA applicabile. Dovrà inoltre essere apposta la dicitura “operazione assoggettata al regime del reverse charge” o “inversione contabile”.

Le fatture emesse in regime di reverse charge dovranno essere annotate sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, poiché per il cedente si tratta di una cessione non imponibile, mentre per il cessionario rappresenta un acquisto imponibile. Pertanto, il cedente dovrà annotare la fattura emessa nel registro delle vendite, senza addebito d’imposta, mentre il cessionario dovrà annotarla nel registro degli acquisti, con la relativa imposta.

In sede di liquidazione periodica dell’IVA, il cedente non dovrà includere l’operazione nel totale delle operazioni imponibili, mentre il cessionario dovrà includerla e versare la relativa imposta.

Comunicazione Trimestrale Delle Cessioni in Reverse Charge

Comunicazione Trimestrale Delle Cessioni in Reverse Charge

In qualità di cedente di rottami ferrosi, è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni effettuate in reverse charge. Tale comunicazione deve avvenire su base trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (ad esempio, per il secondo trimestre la comunicazione va inviata entro il 31 luglio).

La comunicazione trimestrale deve essere inviata telematicamente utilizzando il modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. In esso dovranno essere indicati i dati identificativi del cedente e del cessionario, la data e il numero della fattura emessa, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta dovuta.

Qualora la comunicazione trimestrale non venga inviata o venga inviata in ritardo oppure in modo incompleto o inesatto, sono previste sanzioni pecuniarie. Pertanto, al fine di evitare spiacevoli conseguenze, è opportuno prestare la massima attenzione nella compilazione e trasmissione di tale adempimento comunicativo periodico.

In sintesi, la comunicazione trimestrale rappresenta un obbligo informativo nei confronti dell’Amministrazione finanziaria al quale i cedenti di rottami ferrosi non possono sottrarsi. Una corretta e puntuale comunicazione consente all’Agenzia delle Entrate di disporre di dati aggiornati sulle operazioni effettuate in regime di reverse charge, utili per finalità di controllo e contrasto all’evasione dell’IVA.

La cessione dei rottami ferrosi è soggetta, quindi, a un regime IVA particolare basato sul meccanismo del reverse charge. Come abbiamo visto, questo implica che l’IVA non viene versata dal cedente, ma direttamente dal cessionario. Per poter applicare correttamente questo meccanismo è necessario che entrambe le parti coinvolte nell’operazione, cedente e cessionario, siano soggetti passivi IVA. Inoltre, è importante che nella fattura emessa dal cedente sia indicata in modo esplicito l’applicazione del reverse charge. Seguendo attentamente la normativa e le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la cessione dei rottami ferrosi può essere gestita correttamente sotto il profilo IVA, evitando eventuali contestazioni o sanzioni. Eocschino srl rispetta le normative di legge e consente a tutti i suoi clienti di essere in regola, evitando ammende.

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